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La classificazione delle società di capitali | I fondamentali profili giuridici | Profili strutturali e funzionali | I fondamentali profili fiscali | Riferimenti |
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La classificazione delle società di capitali | I fondamentali profili giuridici | Profili strutturali e funzionali | I fondamentali profili fiscali | Riferimenti |
La classificazione delle società di capitali
La caratteristica principale delle società di capitali è, appunto, il fattore “capitale”: la partecipazione (responsabilità) del socio, in tal caso, è limitata, in linea generale, al valore delle azioni (o delle quote) che esso detiene.
Le società di capitali si distinguono in:
•Società per azioni (S.p.a.)
Questa forma societaria è regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile. Nelle società per azioni il capitale sociale minimo per la costituzione è di 50.000 euro e deve necessariamente essere rappresentato da azioni. Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio). Devono essere iscritte nel registro delle imprese nella sezione ordinaria. I conferimenti possono essere fatti in denaro, in beni in natura ma non è prevista la prestazione d’opera o di servizio.
N.B. Il D.L. n. 91/2014, cosiddetto decreto competitività, ha ridotto da120.000 a 50.000 euro l'ammontare del capitale sociale minimo richiesto.
•Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Questo tipo societario è regolato dagli articoli 2452 e seguenti del codice civile. Le società in accomandita per azioni sono un sottotipo delle società per azioni, con la differenza sostanziale che esistono due tipologie di soci:
- i soci accomandanti;
- i soci accomandatari.
Questi ultimi rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e sono anche amministratori della stessa, mentre i primi rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono essere nominati amministratori.
Sia le Società per azioni (S.p.a.) sia le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) hanno le seguenti caratteristiche:
- capitale sociale minimo di 50.000 euro;
- capitale sociale rappresentato da azioni;
- le azioni devono essere di uguale valore (un socio può possedere più azioni) ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie, privilegiate, con voto limitato);
- possono far ricorso alla raccolta del risparmio pubblico attraverso l'emissione delle obbligazioni.
•Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Questo tipo societario è regolato dagli articoli 2462 e seguenti del codice civile. Le società a responsabilità limitata costituiscono un modello societario quasi opposto a quello delle società per azioni, in quanto la centralità del capitale viene un po’ a mancare per far spazio alla figura del socio, nettamente più rilevante rispetto alla società per azioni. Le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ma solo da quote di partecipazione (una per ogni socio) ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
Le caratteristiche principali delle società a responsabilità limitata sono:
- il capitale sociale minimo è di 10.000 euro;
- il capitale sociale è diviso in quote;
- le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio;
- i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.
Per quanto riguarda i conferimenti, il loro valore non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale e può essere apportato in denaro, in beni o servizi ed è prevista anche la prestazione d’opera (cosa non contemplata invece nelle società per azioni). Le decisioni sono prese con deliberazione assembleare, ma l'atto costitutivo può derogare a tale norma. Le società a responsabilità limitata possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, e sotto forma di atto pubblico, purché l'atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge.
• Società a responsabilità limitata “semplificata”
Nel 2012 è stato inserito l’articolo 2463-bis che da vita ad un nuovo tipo societario, cioè la Società a responsabilità limitata “semplificata” che presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche della società a responsabilità limitata classica ma con qualche importante modifica:
- costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età;
- capitale minimo di almeno 1 Euro ma inferiore a 10.000 Euro;
- divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età (atto nullo).
Dal 2013 (D.L. 76/2013, art. 9, comma 13) decade il requisito del limite di età (35 anni). Con effetto dal 26 giugno 2013 la società a responsabilità limitata semplificata cd. “a capitale ridotto” è stata riqualificata come società a responsabilità limitata semplificata (unica tipologia di s.r.l. con capitale al di sotto del limite di € 10.000).
I caratteri della società a responsabilità limitata semplificata (differenze con s.r.l. “ordinaria”) |
||
|
s.r.l. ordinaria |
s.r.l. semplificata |
Normativa di riferimento |
Codice Civile art. 2463 |
Codice Civile art. 2463-bis |
Tipologia di soci |
persone fisiche (a prescindere dall’età) o soggetti diversi dalle persone fisiche |
persone fisiche a prescindere dall’età |
Tipologia di atto costitutivo |
atto pubblico |
atto pubblico |
Statuto e atto costitutivo |
forma libera con elementi indicati nell’art. 2463 c.c. |
forma indicata con modello tipizzato con D.M. ed elementi indicati nell’art. 2463-bis c.c. |
Denominazione contenuta in atti |
s.r.l. |
s.r.l.s. (occorre specificare che si tratta di una s.r.l. semplificata) |
Amministratori |
persone fisiche anche non soci - soggetti diversi dalle persone fisiche |
persone fisiche anche non soci |
Capitale sociale minimo |
€ 10.000,00 |
da € 1 a € 9.999,99 |
Conferimenti |
in denaro e natura |
in denaro |
Versamento iniziale |
almeno il 25% depositato in banca |
intero capitale sociale conferito agli amministratori |
Spese di costituzione |
nella forma ordinaria |
esenzione da:
|
Cessione delle quote |
possono essere liberamente cedute |
possono essere liberamente cedute |
I fondamentali profili giuridici
Sotto il profilo giuridico, appare opportuno evidenziare le seguenti caratteristiche delle società di capitali:
- La personalità giuridica (acquisita al momento dell’iscrizione della società al registro delle imprese) e un’autonomia patrimoniale perfetta. Essa infatti risponde dei debiti soltanto con il proprio patrimonio e non con quello dei soci, ad eccezione della società in accomandita per azioni, dove i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente.
- La responsabilità limitata dei soci, ovvero questi rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti delle azioni o quote di partecipazione (solo nel caso in cui un socio firmi una fidejussione come garanzia dei prestiti alla società allora risponderà anche del patrimonio personale).
- Il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio; un amministratore infatti può anche non essere socio e un socio può anche non essere amministratore. Il socio non amministratore può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili o a perdite, può inoltre scegliere gli amministratori attraverso il voto proporzionale alla quota/azione.
- La gestione con metodo collegiale a principio maggioritario; le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale.
La responsabilità dei soci
In questi tipi societari, l’elemento personale costituito dal “socio” risulta essere in posizione subordinata (rispetto a quanto non succede nelle società di persone) nei confronti dell’elemento “capitale”, fino quasi a svanire. Questa caratteristica è dovuta al fatto che le società di capitali godono nel nostro ordinamento di personalità giuridica, di conseguenza risultano capaci di assumere proprie obbligazioni e di essere titolari di propri diritti.
Ciò permette che le società di capitali garantiscano che il rischio imprenditoriale sia, al massimo, pari al livello del capitale della società stessa. Di conseguenza, si avrà una netta distinzione fra il capitale della società ed il capitale dei singoli soci, consentendo ai creditori sociali di poter avanzare i propri diritti di credito esclusivamente sul capitale sociale.
Tale capitale viene legalmente sottoposto a determinati limiti, che ne stabiliscono l’ammontare minimo, essendo il capitale della società l’unica forma di garanzia per i creditori.
L’unica eccezione alla limitazione di responsabilità dei soci si rinviene all’interno delle società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), data la presenza di due tipologie di soci:
- I soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente ed illimitatamente (e quindi anche tramite il patrimonio privato) delle obbligazioni assunte dalla società, ed i quali hanno la qualifica di amministratori;
- I soci accomandanti, i quali, al contrario, rispondono delle obbligazioni della società limitatamente alle quote sottoscritte e che non svolgono funzioni tipiche degli amministratori.
Profili strutturali e funzionali
Al fine di operare nella maniera più regolare possibile, all’interno delle società di capitali devono essere necessariamente svolte alcune funzioni comuni a tutti i tipi societari:
- organizzazione;
- gestione;
- controllo.
Nelle società di capitali ciascuna di queste funzioni competono ad un corrispondente organo:
- l’assemblea, che delibera sull’organizzazione societaria e sulle questione di maggiore rilevanza;
- il consiglio di amministrazione (oppure l’amministratore unico), che ha funzioni esecutive e di gestione;
- il collegio sindacale, al quale spetta la funzione di controllo.
Organizzazione
L’assemblea dei soci è qualificata come l’organo collegiale attraverso il quale, con il criterio maggioritario, si forma la volontà sociale. Gli organi costituiti dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale sono posti in posizione subordinata rispetto ad essa.
Per quanto riguarda il diritto di voto all’interno dell’assemblea, questo spetta ai soci i quali siano possessori di azioni ordinarie (potendo intervenire in assemblea anche tramite procura).
Esistono due tipi di assemblea all’interno del tipo societario preso in esame: l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria. Queste sono rappresentate sostanzialmente dal medesimo organo, ma la differenziazione risiede nella tipologia delle questioni che vengono deliberate; inoltre, per i due diversi tipi di assemblea, sono previste diverse soglie minime di costituzione (quorum costitutivi) e di decisione (quorum deliberativi).
Secondo l’art. 2364 c.c., l’assemblea è ordinaria quando:
- approva il bilancio;
- nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.
Secondo l’art. 2365 c.c., l’assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare:
- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Amministrazione
Gli amministratori rappresentano l’organo esecutivo della società. Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea o dall’atto costitutivo ed a loro viene affidato il compito di dare materiale esecuzione alle delibere delle assemblee e degli atti di gestione, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria.
L’amministrazione può essere di due tipi: amministrazione unica oppure amministrazione collegiale, a seconda che venga nominato un solo amministratore (amministratore unico) oppure che si costituisca un consiglio di amministrazione presieduto da un presidente, nominato dall’assemblea oppure direttamente dagli amministratori. In quest’ultimo caso può essere nominato un amministratore delegato al quale sono conferiti alcuni poteri o funzioni.
Gli obblighi principali degli amministratori sono: quella di tenere i libri obbligatori (sociali e contabili), redigere il bilancio di esercizio e di convocare l’assemblea dei soci.
Appare opportuno ricordare che mentre nelle società per azioni l’amministrazione è affidata a soggetti che solitamente sono diversi dai soci, mentre nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono di diritto i soci accomandatari.
Controllo
Il collegio sindacale ricopre un ruolo di particolare importanza, all’interno delle società di capitali: esso, infatti, è chiamato a svolgere una attività di controllo sull’operato e sull’attività degli amministratori. Il collegio sindacale è nominato dall’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea.
E’ possibile, in alternativa al sistema tradizionale di funzionamento, conosciuto come “sistema latino” (che prevede l’esistenza di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione), utilizzare anche il “sistema dualistico”, che prevede un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio di Gestione, o il “sistema monistico”, che prevede un Consiglio di Amministrazione che abbia all’interno un Comitato di amministratori indipendenti preposti al controllo della gestione.
Il D.L. n. 91/2014 ha abrogato la disposizione dell'art. 2477 c.c. che imponeva alle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA di nominare un collegio sindacale. Sono rimaste, invece, immutate le altre circostanze in presenza delle quali la SRL è obbligata alla nomina di un collegio sindacale:
A) SRL tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
B) SRL che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
C) SRL che per 2 esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti: 1) totale attivo: 4.400.000 euro; 2) ricavi: 8.800.000 euro; 3) media dipendenti: 50 unità.
I fondamentali profili fiscali
Per ciò che riguarda i profili fiscali delle società di capitali è necessario fare una premessa.
Com’è noto, nel nostro sistema tributario è prevista la tassazione secondo un duplice principio: il principio della “trasparenza”, che riguarda la tassazione dei redditi delle società di persone, ed il principio della “distribuzione”, che invece riguarda la tassazione dei redditi delle società di capitali.
Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica: sono perciò considerate dei soggetti passivi autonomi a cui si applica un’imposta specifica sul reddito delle società, ossia l’I.RE.S.. In capo ai soci invece la tassazione riguarda solo gli utili distribuiti dalla società.
Così recita l’art. 73 T.U.I.R. (Soggetti passivi): “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione …”.
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